Art. 29.
(Ruolo dei commissari
della Polizia di Stato).

      1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del

 

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personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, il ruolo direttivo speciale istituito e disciplinato dal capo II del titolo I del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, assume la denominazione di ruolo dei commissari della Polizia di Stato e, in conformità a quanto disposto per l'area collaboratori del pubblico impiego, Area C, si articola nelle seguenti qualifiche:

          a) vice commissario: qualifica C1;

          b) commissario; qualifica C1 super;

          c) commissario capo; qualifica C2;

          d) commissario coordinatore; qualifica C3.

      2. L'accesso al ruolo dei commissari di cui al comma 1, la dotazione organica, il corso di formazione, l'avanzamento in carriera, il collocamento a riposo, il collocamento in disponibilità sono disciplinati ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
      3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari, che riveste la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sono attribuite le relative funzioni nell'ambito delle direttive e degli obiettivi fissati dai funzionari della pubblica sicurezza dei quali sono i diretti collaboratori. Agli stessi sono attribuiti i compiti connessi alla responsabilità di più unità organiche nell'ambito dell'ufficio o del reparto cui sono addetti nonché la responsabilità di uffici o reparti non riservati al ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti. Ai medesimi può essere richiesto l'uso dell'uniforme, dotata di specifici distintivi di ruolo, quando prestino servizio presso gli uffici della polizia stradale, i reparti mobili e gli istituti d'istruzione.
      4. I vice commissari e i commissari espletano le funzioni di cui al comma 3 in collaborazione con i commissari capi e con i commissari coordinatori preposti agli uffici o reparti cui sono addetti.

 

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      5. Gli appartenenti ai ruolo dei commissari, maggiormente qualificati per aver prestato a lungo servizio in specifiche attività con comprovati risultati, provvedono in relazione alla professionalità posseduta all'addestramento ed all'aggiornamento del personale dipendente secondo programmi stabiliti in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative, percependo un trattamento economico aggiuntivo per tale attività. La misura del trattamento deve essere conforme a quella fissata per i funzionari di pubblica sicurezza in relazione alla qualifica posseduta ed il trattamento stesso deve essere determinato con i medesimi provvedimenti che stabiliscono i compensi per la responsabilità, il comando e la direzione di uffici o reparti o loro articolazioni.
      6. Per il personale appartenente al ruolo dei commissari continua ad applicarsi la disciplina della negoziazione in vigore per il restante personale della polizia di Stato di cui all'articolo 95 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Ad esso si estendono gli istituti previsti per i funzionari di pubblica sicurezza in quanto compatibili con lo status giuridico e le funzioni svolte.